Un modulo d’ordine relativo all’acquisto di prodotti/servizi – compilato da un operatore con i dati personali dell’acquirente a seguito di un contatto telefonico in modalità “inbound” – non va confuso con il consenso al trattamento dei dati personali (dell’acquirente) per finalità di marketing.
Infatti, ciò che viene garantito in questa circostanza è esclusivamente l’ambito civilistico del negozio. Pertanto, tale modulo riveste valore esclusivamente in riferimento ai rapporti contrattuali tra le parti e non legittima il Titolare ad utilizzare dei dati personali del sottoscrittore per successivi contatti telefonici a fini di marketing diretto.
Il principio – ribadito dal Garante Privacy in un recente provvedimento sanzionatorio – si applica anche al mondo dei beni/servizi venduti online. Anche in questo caso, va tenuto presente che la firma di un contratto non costituisce (anche) una manifestazione di consenso ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1 lettera a) del GDPR. Pertanto, è sempre molto importante – per un Titolare – tenere ben presente la distinzione tra l’accettazione del documento di termini e condizioni e il conferimento del “consenso privacy.