Durante la sua attività, l’avvocato raccoglie i dati personali dei suoi assistiti, praticanti e collaboratori (anche) esterni. Egli ricopre il ruolo di Titolare del trattamento e come tale è soggetto a una varietà di obblighi previsti dal GDPR, il Regolamento Europeo sulla Data Protection.
Quando svolge attività di rappresentanza processuale penale, oltre che alle disposizione del GDPR egli è vincolato anche da ulteriori disposizioni, che vengono richiamate dal codice deontologico.
L’art. 55 co 2, infatti, nell’occuparsi dei doveri dell’avvocato nei rapporti coi testi e le persone informate sui fatti stabilisce che il difensore, nell’ambito del processo penale, ha facoltà di procedere a investigazioni difensive nei modi e nei termini previsti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati Personali.
Queste ultime trovano collocazione in un provvedimento emanato il 19 dicembre 2018: “Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria”.
Le disposizioni sono vincolanti sia per il professionista titolare della difesa che per i suoi dipendenti, praticanti, sostituti processuali, nonché per i liberi professionisti che prestino assistenza o consulenza nelle investigazioni. In veste di Titolare del trattamento, egli ha l’obbligo di impartire specifiche indicazioni a ciascuno di loro, in relazione alle modalità di trattamento dei dati personali con i quali vengono a contatto nello svolgimento dell’attività richiesta.
Le norme richiedono l’adozione di particolari tutele volte a prevenire l’ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza di dati in caso di
In relazione all’ultimo punto sono opportune alcune precisazioni.
La definizione di un grado di giudizio o la cessazione di un incarico non comportano automaticamente il dovere di dismettere i dati personali raccolti in relazione ad una pratica: possono essere conservati se risulti necessario per ulteriori ipotizzabili necessità difensive della parte assistita (o del Titolare del trattamento).
Qualora la conservazione sia richiesta per rispettare un obbligo normativo (ad esempio in materia fiscale o di contrasto alla criminalità) vanno custoditi solamente i dati strettamente necessari all’adempimento.
In caso di rinuncia del mandato o del patrocinio la documentazione delle investigazioni debba essere consegnata al difensore che subentra nella difesa. Il provvedimento del Garante ricorda altresì che la qualità di Titolare del trattamento dell’avvocato non cessa per il solo fatto della sospensione o della cessazione dell’attività professionale e dispone che, nel caso in cui manchi un difensore che succede nella difesa, decorso un congruo termine dalla comunicazione all’assistito i documenti degli affari trattati vengano consegnati all’Ordine di appartenenza.