La Consulta ha ritenuto compatibile con la Costituzione l’art. 595 co. 3 del codice penale, poiché permette al giudice di sanzionare con la pena detentiva anziché con la multa solamente casi diffamatori di eccezionale gravità (discorsi di odio, istigazione alla violenza).
L’email a contenuto diffamatorio diretta all’offeso e ad ulteriori destinatari configura il reato di diffamazione, stante la non contestualità del recepimento delle offese. Cass Sez V, Sent 13252/2021, 8 aprile 2021.
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