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Email offensiva inviata a più destinatari: ingiuria o diffamazione? (Cass. Sent. 13252/2021)

L’email a contenuto diffamatorio diretta all’offeso e ad altri destinatari configura il reato di diffamazione e non l’illecito civile di ingiuria. E’ quanto sostenuto dalla V sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza 13252/2021, pubblicata l’8 aprile 2021.

La sentenza de quo fornisce una sintetica ma utilissima introduzione sulla differenza tra l’ingiuria e la diffamazione.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dal previgente art. 594 del codice penale (abrogato nel 2016) e dall’art. 595.

L’art. 594 puniva come ingiuria ogni offesa al decoro di una persona presente, anche se perpetrata “a distanza” (ad esempio, telefonicamente) e prevedeva un’aggravante nel caso in cui, oltre al soggetto offeso, fossero presenti altre persone. A seguito dell’abrogazione, l’ingiuria perde la sua rilevanza penale per divenire un illecito civile, suscettibile di risarcimento del danno.

Seppur abrogata, la norma continua ad avere una funzione importante, poiché costituisce il parametro di riferimento per distinguere i comportamenti di ingiuria da quelli di di diffamazione.

L’art. 595, infatti ha applicazione residuale, poiché qualifica la diffamazione come un’offesa all’altrui reputazione, perpetrata comunicando con più persone, che non ricada nell’ingiuria.

Raffrontando le due norme si evince che:

l’offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone;

l’offesa diretta a una persona “distante” costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario; se la comunicazione “a distanza” è indirizzata ad altre persone oltre all’offeso, si configura il reato di diffamazione;

l’offesa riguardante un assente comunicata ad almeno due persone (presenti o distanti), integra sempre la diffamazione.

Il concetto dirimente è quello di “presenza”, che va inteso in senso fisico e “contemporaneo”: è da considerarsi presente una persona che si trova fisicamente nel luogo e nel momento in cui vengono pronunciate le offese a lei dirette, insieme ad almeno altri due soggetti. La presenza si traduce, quindi, in una contestualità di spazio e di tempo.

Alla luce di quanto esposto e poiché un email altro non è che una lettera in formato elettronico, la Sezione V ribadisce il principio già unanimemente applicato nei confronti delle lettere “tradizionali”: “la missiva a contenuto diffamatorio diretta all’offeso e ad ulteriori destinatari configura il reato di diffamazione, stante la non contestualità del recepimento delle offese”.


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